IL TRIBUNALE
    Viste  le  istanze di riesame presentate nell'interesse di Stabile
 Alessandro, indagato per il reato di cui all'articolo
 12-quinquies, secondo comma, della legge 7 ottobre 1992, n.  356,  di
 Lamberti  Pierina  e  Lamberti Tommaso quali proprietari di parte dei
 beni sequestrati, (procedimenti riuniti all'odierna udienza)  avverso
 il  decreto  di  sequestro  preventivo  emesso  dal  g.i.p. presso la
 pretura circondariale di Salerno il 26 ottobre 1992;
    Esaminati gli atti e sentite le parti;
    Premesso in fatto che il g.i.p. presso la pretura circondariale di
 Salerno ha emesso decreto di sequestro preventivo di beni, dei  quali
 Stabile  Alessandro, indagato per delitti in materia di contrabbando,
 ha la titolarita' anche  per  interposte  persone  fisiche  (Lamberti
 Pierina e Lamberti Tommaso);
    Rilevato  che  risulta  preliminare  la  questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 12-quinquies  della  legge  n.  356/1992  in
 relazione  agli  artt.  27, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione,
 cosi' come eccepito dalla difesa;
    Considerato  che  la  suddetta  questione  non  e'  manifestamente
 infondata  giacche'  la  norma  in esame, quanto all'art. 27, secondo
 comma della Costituzione, configurando una ipotesi di reato  proprio,
 ancora  la  sussistenza della fattispecie criminosa alla qualifica di
 indagato per una delle ipotesi di  cui  al  secondo  comma  dell'art.
 12-quinquies,  o  di  soggetto  nei  cui  confronti  si  procede  per
 l'applicazione di una misura di prevenzione personale;
      che tali qualita', a differenza di quelle di  soggetto  nei  cui
 confronti  e'  stata emessa sentenza di condanna o e' stata applicata
 misura di prevenzione personale, divenute definitive, hanno carattere
 tutt'altro che definitivo e non  dovrebbero  avere  alcuna  rilevanza
 giuridica attesa la presunzione di innocenza di cui all'art. 27 della
 Costituzione   (tant'e'   che   in   concreto  potrebbe  verificarsi,
 addirittura in un momento successivo alla condanna per  il  reato  in
 questione, la caducazione di tali status personali);
      che  assume  rilievo,  come  nel  caso  di  specie,  finanche la
 condizione di colui nei  cui  confronti  pende  un  procedimento  per
 l'applicazione di misura di prevenzione personale, quando tale misura
 e'  ante  delictum,  il  che  sembra  evidenziare in modo ancora piu'
 stridente il contrasto con la riferita norma costituzionale;
    Considerato, quanto agli artt. 3 e 24 della Costituzione,  che  il
 reato in questione si configura come un reato a condotta mista, prima
 commissiva   (possesso   o   disponibilita'   di   beni   di   valore
 sproporzionato all'attivita' svolta e o a  redditi  dichiarati),  poi
 omissiva  (mancata  giustificazione  del possesso legittimo dei beni,
 strettamente  connessa  all'inversione   dell'onere   della   prova),
 cosicche'  il  diritto di difesa risulta compresso non potendo essere
 esercitato anche a mezzo del silenzio, che al contrario  integra  uno
 degli elementi oggettivi del reato;
      che,  pertanto,  in  relazione all'art. 3 della Costituzione, si
 configura una disparita' di  trattamento  tra  gli  indagati  di  cui
 all'art.  12-quinquies,  che  non possono avvalersi della facolta' di
 non rispondere, e gli indagati per gli altri reati;
    Ritenuto, inoltre, che la questione e'  rilevante  ai  fini  della
 decisione  in  quanto  questo  tribunale  e'  stato  investito  della
 richiesta  di  riesame  di   sequestro   preventivo,   in   relazione
 all'ipotesi  criminosa  di  cui  all'art.  12-quinquies,  per  cui la
 sussistenza  del  fumus  commissi  delicti  impone  una   valutazione
 positiva    della    legittimita'    costituzionale    della    norma
 incriminatrice;